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Attivi Giovani Laureati
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STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

“A.GI.LA. - Attivi Giovani Laureati”

 

 

ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l'Associazione Culturale denominata “ A.GI.LA. - Attivi Giovani Laureati ”   Associazione senza scopo di lucro, che riunisce tutti i laureati che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto. L'Associazione ha sede legale a Montalto Marche (AP), in Corso Vittorio Emanuele n°52/B.

Con Delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione Nazionali e simili. Essa potrà esercitare la propria attività non lucrativa di utilità sociale su tutto il territorio Regionale, Nazionale ed Estero.


ART. 2 - SCOPO - OGGETTO

L'Associazione Culturale  “ A.GI.LA. - Attivi Giovani Laureati ”  è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di condivisione, coesione, cooperazione, solidarietà, rispetto e altruismo. Essa non ha scopo di lucro e persegue finalità di condivisone e promozione della cultura e delle problematiche  giovanili. L’Associazione, con le sue attività culturali ispirate dall’altruismo, dalla collaborazione e soprattutto dal buon senso, si propone di aiutare tutti i giovani che sono alla ricerca di aiuto per problemi personali, sociali, economici, lavorativi e di coloro che stanno cercando una dimensione interiore di pace e di equilibrio con particolare attenzione verso le persone sofferenti e bisognose di aiuto.

Su deliberazione dell’assemblea, l’Associazione potrà affiliarsi ad altre associazioni locali o nazionali.

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo  l'Associazione Culturale  “ A.GI.LA. - Attivi Giovani Laureati ”  potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

comma 1 – promuovere iniziative atte a migliorare le condizioni sociali, lavorative e di integrazione dei giovani laureati;

comma 2 – ricerca e condivisione di nuovi modelli di vita basati su una logica di eco-sostenibilità e rispetto per l’ambiente nonché studio e conservazione dei precedenti  modelli di vita;

comma 3 – promuovere attività sociali ed educative per persone di qualsiasi fascia d’età;

comma 4 - promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all’Estero le conoscenze acquisite dai giovani con l’ottenimento della laurea e delle esperienze lavorative;

comma 5 - raccogliere e mettere a disposizione dei soci e di studiosi materiale, ricerche e tesi effettuate nel  corso degli studi e post laurea;

comma 6 - promuovere ovunque seminari, viaggi, incontri, conferenze, mostre e quant’altro deliberato dal Consiglio Direttivo per diffondere la conoscenza della cultura giovanile;

comma 7 - realizzare scambi culturali con altri stati, altre associazioni, confessioni religiose, enti pubblici o privati e singoli individui, favorendo lo scambio di idee e di esperienze fra i soci dell’Associazione “A.GI.LA. - Attivi Giovani Laureati ” e studiosi, artisti, medici, personalità religiose, politiche, italiane o straniere, per approfondire tematiche culturali;

comma 8 - diffondere e realizzare articoli, documenti (cartacei o multimediali), opuscoli, libri, videotapes, produrre programmi radiografici e televisivi per la diffusione della cultura giovanile;

comma 9 - rendere possibile la partecipazione dei soci a tutte le attività dell’Associazione;

comma 10 - gestire e promuovere ricerche, corsi di istruzione tecnico-professionale, di qualificazione, perfezionamento e coordinamento anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali,  Statali, pubblici e privati per:

-    facilitare e monitorare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

-    favorire l’avvio di nuove attività professionali;

-    studiare e comprendere le necessità delle aziende presenti sul territorio, al fine di migliorare e ottimizzare l’ingresso dei giovani in azienda.


ART. 2Bis - ULTERIORI ATTIVITÁ

L’Associazione Culturale “A.GI.LA. - Attivi Giovani Laureati”  previa specifiche deliberazioni, potrà:

comma 1 allestire e gestire temporaneamente immobili ed impianti, propri o di terzi, e strutture di vario genere, (punti di ristoro e/o attività similari) anche in occasione di manifestazioni ricreative e culturali; effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

comma 2 - L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse;

comma 3 - Le modalità per il raggiungimento degli scopi sono stabilite dal Consiglio Direttivo che, a tal fine, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali ritenute necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale.


ART. 3 - SOCI

L’iscrizione è aperta a chiunque condivide gli scopi dell’Associazione e manifesta l’intenzione all’adesione mediante la sottoscrizione del modulo associativo e il pagamento della quota sociale.

comma 1 – Tipologie di Soci

Le tipologie di socio previste dall’Associazione sono le seguenti: Socio Fondatore, Socio Ordinario, Socio Simpatico, Socio  Simpatizzante, Socio Sostenitore, Socio Onorario.

comma 1.bis – Socio Fondatore

Per Socio Fondatore si intende chi ha sottoscritto l’atto di costituzione e sottoscrive il presente statuto.

comma 1.ter – Socio Ordinario

Per Socio Ordinario si intende una persona che abbia conseguito una laurea legalmente riconosciuta dallo Stato in cui ha sede l’Associazione o sia in procinto di conseguirla, età inferiore ai 35 anni e non aver riportato condanne penali o avere dei procedimenti giudiziari in corso. La qualifica di Socio Ordinario dà diritto:

-    a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

-    a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

-    a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

-    alla ricezione del resoconto delle attività svolte dall’Associazione durante l’anno.

comma 1.quater – Socio Simpatico

Per Socio Simpatico si intende una persona che abbia fatto parte dell’Associazione in qualità di Socio Ordinario e che abbia compiuto il trentacinquesimo (o trentaseiesimo in caso di proroga) anno di età . La qualifica di Socio Simpatico dà diritto:

-    a partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

-    alla ricezione del resoconto delle attività svolte dall’Associazione durante l’anno.

comma 1.quinquies – Socio Simpatizzante

Per Socio Simpatizzante si intende qualsiasi persona che condivide le finalità dell’Associazione.

Il Socio Simpatizzante ha la facoltà di partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

comma 1.sexies – Socio Sostenitore

Per Socio Sostenitore si intende persona fisica, giuridica o Ente che voglia sostenere economicamente l’Associazione.

La qualifica di Socio Sostenitore dà diritto:

-    a partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

-    alla ricezione del resoconto delle attività svolte dall’Associazione durante l’anno.

comma 1.septies – Socio Onorario

Lo status di Socio Onorario è un riconoscimento che l’Associazione attribuisce ad una persona di qualsiasi età che si sia distinta per particolari attività a valenza sociale e culturale. Il Socio Onorario ha la facoltà di partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

comma 2 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto ad essere informati e partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e sono tenuti:

-    all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

-    a versare il contributo annuale entro i termini stabiliti;

-    a evitare che si svolgano attività contrarie agli-interessi dell'Associazione;

-    a non arrecare danni gravi, anche morali, all'Associazione. 

comma 3 – Modalità d’iscrizione

Chi vuole diventare socio dell’Associazione, deve compilare e sottoscrivere il modulo associativo predisposto dal consiglio direttivo, dichiarando di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento del circolo, indicando uno dei modi d’associazione previsti nel modulo e consegnando all’incaricato del reclutamento la corrispondente quota.

La domanda di iscrizione all’Associazione è rivolta al Consiglio Direttivo, la stessa comprende la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvare e osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere prese dall’assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro 60 giorni dal ricevimento. In assenza di un provvedimento di rifiuto della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

comma 4 – Quote partecipative

Gli associati  sono tenuti a corrispondere le quote annuali di partecipazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. E’ espressamente vietata la partecipazione a termine degli associati.

comma 5 – Modalità di recesso

Chiunque abbia aderito all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello di inoltro della domanda di recesso.

comma 6 – Modalità di esclusione

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione di chiunque abbia aderito all’Associazione in presenza di gravi motivi o perché non ha osservato il presente statuto. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento di espulsione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’espulsione è stata deliberata.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate a tutti i soci. Il socio che non condivida le ragioni della propria espulsione può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all’art.14 del presente statuto.

comma 7 – Cariche speciali

Il Consiglio Direttivo può sottoporre all’assemblea dei soci l’assegnazione di cariche speciali quale quella di Socio Onorario a persone che si siano distinte per la loro attività di promozione dei valori e delle finalità condivisi dall’Associazione stessa. Le cariche speciali verranno attribuite solo se approvate dai soci con votazione a maggioranza assoluta dei soci.


ART. 4 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE ED ENTRATE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- attrezzatura per l'esercizio dell'attività e dai conferimenti effettuati sia in denaro che in natura dagli associati.

Le entrate sono costituite da:

-    introiti delle quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;

-    eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da enti pubblici o privati e persone fisiche finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali  - eventuali avanzi di gestione;

-    introiti derivanti da sponsorizzazioni e/o pubblicità.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste. Il consiglio può prevedere il rimborso delle predeterminate spese per l’espletamento di un determinato compito da parte dei soci, previa presentazione delle relative ricevute.


ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, assieme alla relazione sulle attività svolte da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 Dicembre.


ART. 6 - ORGANI DELL’ASSCOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

-    l'Assemblea degli associati;

-    il Consiglio Direttivo;

-    il Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Associazione.


ART.7 - ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza per l’assemblea straordinaria ed almeno sette giorni per quella ordinaria. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo dell’anno successivo entro il 15 Gennaio. Il consiglio direttivo uscente può non presentare il bilancio preventivo per l’anno successivo a quello di scadenza del proprio mandato e il consiglio direttivo entrante ha a disposizione 30 giorni a partire dalla data di elezione per la presentazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria:

-    approva il bilancio consuntivo;

-    procede alla nomina delle cariche sociali;

-    delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione;

-    approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

-    Può eleggere un Presidente onorario;

-    L’assemblea è convocata dal Presidente e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure, ne sia stata fatta richiesta da almeno i 2/3 dei soci aderenti o da almeno 3 consiglieri.

L’Assemblea Straordinaria:

-    L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina di liquidatori, è convocata dal Presidente su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aderenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione.

-    Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

-    In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione come descritto nell’articolo 16 dello statuto. Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto occorre una maggioranza qualificata, cioè la presenza dei tre quarti dei soci e maggioranza assoluta dei presenti.

-    L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.


ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari non inferiore a cinque membri eletti fra tutti i soci ordinari che siano iscritti all'Associazione da almeno 1 anno e siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Comma 1- Modalità di elezione

L’organizzazione delle elezioni per rinnovare il Consiglio Direttivo spetta al Consiglio Direttivo uscente. L’elezione del consiglio direttivo si compone di due fasi. Nella prima fase qualsiasi socio ordinario può presentare la propria candidatura per rivestire qualsiasi carica, tenendo presente il proprio percorso formativo e/o professionale. Per ogni carica i relativi candidati possono motivare la propria candidatura.

Nella seconda fase, hanno luogo le elezioni attraverso le quali l’assemblea vota per ogni carica a partire dal Presidente.

La votazione è segreta. Le modalità della stessa sono decise dal consiglio direttivo.

Comma 2 – Durata delle cariche

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 2 anni. Nel caso di scioglimento anticipato dello stesso il nuovo consiglio entrante protrarrà la carica fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello dell’elezione.

Comma 3 -  Le riunioni

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Comma 4 – Sostituzione dei Consiglieri

Se nel corso dell’anno vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri consiglieri provvedono a sostituirli con una delibera del Consiglio Direttivo. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale assemblea, provvederà a riconfermarli o a sostituirli. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono, senza indugio convocare l’assemblea dei soci perché provvedano alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati dall’Assemblea in sostituzione dei mancanti scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Comma 5 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

-    curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

-    redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;

-    compilare i regolamenti interni;

-    stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

-    deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

-    nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

-    compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

-    deliberare eventuali rimborsi spese per gli incarichi svolti dai soci a nome e per conto dell’Associazione.


ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo, Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.


ART. 10 - SEGRETARIO

Il segretario collabora con il Presidente alla stesura dei programmi e al disbrigo delle pratiche correnti.

Il segretario compila il verbale delle riunioni dell’assemblea del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci aderenti all’Associazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo.

La carica di segretario è cumulabile con quella di Vice-Presidente.


ART. 11 - TESORIERE

Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione e:

-    controlla e gestisce il patrimonio dell’Associazione;

-    controlla la tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge vigenti;

-    redige, annualmente, una bozza di bilancio completa di situazione patrimoniale e rendiconto economico-finanziario e la sottopone, per l’approvazione, al consiglio direttivo.

La carica di tesoriere non è cumulabile con quella di Vice-Presidente e/o di segretario.


ART. 12 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene i libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci aderenti all’Associazione e del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti qualora venga istituito.


ART. 13 - AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale () che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia fra i soci dovrà essere deferita, per la sua definizione, ad un Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un rappresentante per parte e da un terzo nominato dal Consiglio Direttivo che fungerà da Presidente.


ART. 15 - TRASMISSIBILITÁ

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.


ART. 16 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla maggioranza dei tre quarti degli associati, riuniti in apposita assemblea.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per cause previste nello statuto, per realizzazione dello scopo o per impossibilità di conseguirlo, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.


ART. 17 - STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione per facilitare la diffusione delle attività potrà aprire una o più  sezioni in ogni città dello Stato, denominate “Sezione Cittadina”. In ogni sezione verrà istituito un comitato direttivo che farà riferimento alla Sezione Regionale e quest’ultime a quella Nazionale.


ART. 18 - NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile ex articoli 36-38 e le disposizioni di legge vigenti  in materia di Associazioni di promozione sociale.

 

..:: C.F. e P.I. N° 01988400444 ::..